Cosa fa
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COMPITI EX D.M. 129/2018 - Art. 51
1. I revisori dei conti, nell'espletamento delle attivita' di
controllo di legittimita' e regolarita' amministrativa e contabile di
cui all'articolo 49, esprimono il parere obbligatorio a supporto
delle determinazioni del Consiglio d'istituto in ordine
all'approvazione del programma annuale e del conto consuntivo,
secondo le procedure e i tempi stabiliti nel presente regolamento.
2. I revisori dei conti, con visite periodiche, anche individuali,
da compiersi almeno due volte nell'anno presso ciascuna istituzione
scolastica compresa nell'ambito territoriale di competenza, nonche',
ove possibile, attraverso l'uso di strumenti informatici che
consentono di effettuare controlli a distanza, procedono:
a) alla verifica della regolarita' e della corretta tenuta dei
libri obbligatori e delle scritture contabili;
b) alla verifica della coerenza nell'impiego delle risorse in
funzione degli obiettivi individuati nel P.T.O.F., nel programma
annuale e nelle relative variazioni;
c) al riscontro dei dati presenti nelle scritture contabili con
quelli riportati nei documenti contabili di programmazione e
rendicontazione, verificando la correttezza dei risultati finanziari,
economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza
dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei
relativi allegati;
d) alla verifica della attendibilita' delle valutazioni di stima
del programma annuale e della corretta esposizione dei dati contabili
nel programma medesimo e nel conto consuntivo;
e) al riscontro, almeno semestrale, sulla consistenza di cassa,
dei depositi e dei titoli di proprieta';
f) all'analisi finanziaria, patrimoniale ed economica della
gestione, per individuare informazioni circa stabilita',
sostenibilita' o criticita' dell'equilibrio di bilancio;
g) al controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione collettiva integrativa di sede con le risorse all'uopo
assegnate all'istituzione scolastica, con i vincoli di bilancio e
quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono
sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
3. Nell'esame del conto consuntivo della gestione annuale, i
revisori dei conti:
a) riferiscono sulla regolarita' della gestione finanziaria e
patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e
dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio;
b) rilevano ed analizzano il livello percentuale di utilizzo
della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun
progetto d'istituto;
c) evidenziano i risultati della gestione finanziaria e
patrimoniale;
d) esprimono parere sul conto, con particolare riguardo alla
concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;
e) corredano la relazione con tabelle di rilevazione dei costi
inerenti alle attivita' e ai progetti realizzati dall'istituzione
scolastica, finalizzate all'analisi costi/benefici da parte
dell'amministrazione scolastica, nonche' con altre notizie e dati
richiesti dall'amministrazione vigilante.
4. I revisori dei conti svolgono, altresi', su specifico incarico
delle rispettive amministrazioni di appartenenza gli altri controlli
e verifiche richiesti, anche per esigenze di monitoraggio della spesa
pubblica. Essi, inoltre, procedono alla verifica del corretto
utilizzo delle risorse finalizzate alla realizzazione di attivita'
gestite su progetti o affidamenti da parte di soggetti pubblici e
privati, nonche' su progetti nazionali ed europei e della connessa
rendicontazione di spesa, svolgendo, ove richiesto, anche attivita'
di rendicontazione.
LETTERE DI INCARICO:
- Dott.ssa Marino Laura
- Dott.ssa Della Pietra Giuseppina
INCARICO REVISORE DELLA PIETRA