Cosa fa
Il D.Lgs. 81/2008 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" all'art.3 comma 2 sancisce che "Nei riguardi [...] delle università, [...], negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado [...] le disposizioni del decreto sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presene decreto legislativo con decreti emanati [...] dai Ministri competenti".
All’interno del contesto scolastico sono quindi riconducibili le figure di riferimento della normativa della sicurezza nei luoghi di lavoro, dove, oltre agli studenti, il datore di lavoro è identificabile con il dirigente scolastico sul quale ricadono gli obblighi di valutazione dei rischi e di nomina degli addetti; i docenti ricoprono il ruolo di preposti, in quanto figure deputate al controllo e alla sorveglianze delle attività scolastiche, oltre che dei lavoratori come tutto il personale impiegato.
La figura dell’RSPP può essere ricoperto da un consulente esterno, mentre l’RLS deve essere nominato all’interno del parco docenti o tra gli impiegati.
Infine anche gli addetti alle squadre di emergenza devono essere identificati tra il personale docente, amministrativo o ausiliario.